Statuto

articolo 1 - Denominazione sociale
È costituita in Roma nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, della Legge 383/2000 e della Legge Regionale 22/1999, l'Associazione di promozione sociale denominata GAS.P.A.R.8 (Gruppo di Acquisto Solidale a Partecipazione Attiva e Responsabile Municipio di Roma) - di seguito indicata come Associazione - con sede legale in Roma. Il domicilio è quello del Presidente pro-tempore rilevato dal libro dei soci.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni distaccate. L’Associazione ha durata illimitata.

articolo 2 - Finalità
L’Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e ha l’esclusivo perseguimento di finalità di promozione e utilità sociale, culturale ed economica.
In particolare l’Associazione si propone di:

  • sostenere, promuovere e diffondere i valori della pace, della nonviolenza, della solidarietà e della tutela dell’ambiente per la costruzione di una civiltà armoniosa tra tutti gli esseri viventi;
  • sostenere, promuovere e diffondere i principi di una economia etico-sostenibile;
  • sviluppare la consapevolezza, difendere la salute e il potere d’acquisto dei soci attraverso gli strumenti dell’acquisto collettivo di beni e servizi, prodotti con un’attenzione particolare al rapporto diretto fra consumatori e piccoli produttori e artigiani locali (filiera corta) e alla dignità dei lavoratori;
  • promuovere iniziative di informazione, di formazione, di assistenza e di aggregazione in stretto rapporto di collaborazione con tutte le componenti sociali, culturali, religiose ed economiche che operano nel territorio, in armonia con le finalità dell’Associazione.

Per il raggiungimento di tali finalità l’Associazione potrà, inoltre:

  • consorziarsi e riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti che operino nel medesimo ambito;
  • coordinare, realizzare e promuovere progetti di ricerca e studio.

articolo 3 - Risorse economiche
Per il conseguimento delle sue finalità, l’Associazione si avvale di fondi propri, ricavati dalle quote sociali, da contributi di enti pubblici o privati, dagli Enti Locali, dall’Unione Europea e da organismi internazionali, da eventuali rendite, donazioni, lasciti o da contributi raccolti in occasione di particolari servizi erogati o manifestazioni organizzate, da proventi realizzati dalla cessione di beni e servizi, agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento delle finalità dell’art. 2  e di ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 383/2000 e sue eventuali e successive modifiche ed integrazioni.
Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione.

articolo 4 - Bilancio
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Tesoriere il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.
L’Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata ed uscita.

articolo 5 - Soci
Possono diventare soci tutti coloro che condividono i principi dell’Associazione, accettano il presente statuto e il regolamento e si impegnano in prima persona nella vita della stessa.
I soci si dividono in:

  • soci fondatori: coloro che hanno costituito l’Associazione; la qualifica di socio ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione ma solo la quota sociale annuale;
  • soci ordinari: persone fisiche (maggiorenni) e persone giuridiche, rappresentate da un loro delegato; versano la quota di iscrizione e la quota sociale annuale.
  • soci onorari: persone nominate dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione stessa.

Non è prevista la figura del socio temporaneo.

articolo 6 - Diritti e doveri dei soci
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Tutti i soci devono:

  • Rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento ed i deliberati degli organi associativi;
  • Versare le quote associative fissate dall’assemblea, nei termini dalla stessa indicati;
  • Prestare la loro opera all’interno dell’Associazione in maniera volontaria e gratuita.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali e  di accesso ai documenti dell’Associazione.
Tutti i soci hanno diritto di voto nelle assemblee e di ricoprire cariche all’interno dell’Associazione.
La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni, per morosità e indegnità.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

articolo 7 - Organi sociali
Gli organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Tesoriere;
  • Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche, nel rispetto del principio della pari opportunità, sono ricoperte da soci e non danno diritto ad alcun tipo di compenso.
Tutte le cariche hanno durata triennale e sono ammessi due mandati consecutivi.

articolo 8 - Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; essa è costituita da tutti i soci .
I soci sono convocati in Assemblea, dal Presidente, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, con comunicazione disposta almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea mediante più idonea prassi divulgativa, contenente la data, il luogo e l’ordine del giorno.
Le Assemblee possono essere convocate anche su domanda firmata da almeno il 10% dei soci con un minimo di dieci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di intervenire nell’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi, dal socio più anziano tra i presenti.
Spetta al Presidente constatare la regolarità della costituzione ed in generale il diritto di intervento in Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se il caso lo richiede, due scrutatori.
Dell’Assemblea verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 9 - Compiti dell’Assemblea
Compiti dell’Assemblea sono:

  • delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
  • delibera sul bilancio consuntivo e preventivo;
  • delibera sulle modifiche dello statuto e del regolamento;
  • delibera sulle quote associative proposte da consiglio Direttivo e determina il termine ultimo per il loro versamento
  • elegge il Presidente;
  • elegge i componenti il Consiglio Direttivo e ne determina il numero;
  • elegge i Probiviri;
  • nomina i soci onorari;
  • ratifica le esclusioni dei soci;
  • delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

articolo 10 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 soci.
Si riunisce di norma almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con comunicazione disposta almeno due giorni prima della data fissata per la riunione mediante più idonea prassi divulgativa, contenente la data, il luogo e l’ordine del giorno
Compiti del Consiglio Direttivo:

  • redige il programma annuale;
  • predispone i bilanci;
  • elabora le variazioni dello statuto e del regolamento;
  • fissa le quote associative annuali;
  • affida la regolare tenuta del libro dei soci;
  • delibera sull’ammissione delle persone giuridiche e propone la nomina dei soci onorari;
  • nomina, su proposta del Presidente, tra i componenti del Consiglio stesso, il Vicepresidente;
  • nomina, tra i componenti del Consiglio stesso, il Tesoriere ed il segretario;
  • delibera sulla ammissione e la decadenza dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

articolo 11 - Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Compiti del Presidente:

  • convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
  • proporre il Vicepresidente;
  • gestire i fondi in relazione alle attività programmate.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente tutte le volte che quest’ultimo sarà impossibilitato ad adempiere i propri compiti.

articolo 12 - Tesoriere
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo.
Compiti del Tesoriere:

  • è responsabile della tenuta dei libri contabili dell'Associazione;
  • redige i bilanci;
  • collabora con il Presiedente nella gestione dei fondi per le attività, controfirmandone gli atti relativi;
  • è referente dell’attività di ricerca fondi e finanziamenti.

articolo 13 - Collegio dei Probiviri
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenze di tre Probiviri nominati dall’Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, effettivi dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione.

articolo 14 - Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

articolo 15 - Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dall’eventuale regolamento interno, dal Codice civile e dalle vigenti norme in materia.


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