Statuto
articolo 1 - Denominazione sociale
È costituita in Roma nel rispetto della Costituzione della
Repubblica Italiana, della Legge 383/2000 e della Legge Regionale
22/1999, l'Associazione di promozione sociale denominata GAS.P.A.R.8
(Gruppo di Acquisto
Solidale a Partecipazione
Attiva e Responsabile
8° Municipio di Roma) - di seguito
indicata come Associazione - con sede legale in Roma. Il domicilio
è quello del Presidente pro-tempore
rilevato dal libro dei soci.
La sede potrà
essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha facoltà di istituire e
sopprimere sedi operative e sezioni distaccate.
L’Associazione ha durata illimitata.
articolo 2 - Finalità
L’Associazione è apartitica e aconfessionale, non
ha fini di lucro e ha l’esclusivo perseguimento di
finalità di promozione e utilità sociale,
culturale ed economica.
In particolare
l’Associazione si propone di:
- sostenere, promuovere e diffondere i valori della pace, della nonviolenza, della solidarietà e della tutela dell’ambiente per la costruzione di una civiltà armoniosa tra tutti gli esseri viventi;
- sostenere, promuovere e diffondere i principi di una economia etico-sostenibile;
- sviluppare la consapevolezza, difendere la salute e il potere d’acquisto dei soci attraverso gli strumenti dell’acquisto collettivo di beni e servizi, prodotti con un’attenzione particolare al rapporto diretto fra consumatori e piccoli produttori e artigiani locali (filiera corta) e alla dignità dei lavoratori;
- promuovere iniziative di informazione, di formazione, di assistenza e di aggregazione in stretto rapporto di collaborazione con tutte le componenti sociali, culturali, religiose ed economiche che operano nel territorio, in armonia con le finalità dell’Associazione.
Per il raggiungimento di tali finalità l’Associazione potrà, inoltre:
- consorziarsi e riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti che operino nel medesimo ambito;
- coordinare, realizzare e promuovere progetti di ricerca e studio.
articolo 3 - Risorse economiche
Per il conseguimento delle sue finalità,
l’Associazione si avvale di fondi propri, ricavati dalle
quote sociali, da contributi di enti pubblici o privati, dagli Enti
Locali, dall’Unione Europea e da organismi internazionali, da
eventuali rendite, donazioni, lasciti o da contributi raccolti in
occasione di particolari servizi erogati o manifestazioni organizzate,
da proventi realizzati dalla cessione di beni e servizi, agli associati
e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
conseguimento delle finalità dell’art. 2
e di ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 383/2000 e sue
eventuali e successive modifiche ed integrazioni.
Non
possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell’associazione.
articolo 4 - Bilancio
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal
Tesoriere il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo
esercizio.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione
devono essere impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.
L’Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto
economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata ed uscita.
articolo 5 - Soci
Possono diventare soci tutti coloro che condividono i principi
dell’Associazione, accettano il presente statuto e il
regolamento e si impegnano in prima persona nella vita della stessa.
I soci si dividono in:
- soci fondatori: coloro che hanno costituito l’Associazione; la qualifica di socio ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione ma solo la quota sociale annuale;
- soci ordinari: persone fisiche (maggiorenni) e persone giuridiche, rappresentate da un loro delegato; versano la quota di iscrizione e la quota sociale annuale.
- soci onorari: persone nominate dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione stessa.
Non è prevista la figura del socio temporaneo.
articolo 6 - Diritti e doveri dei soci
L’ammissione a socio è subordinata alla
presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le
eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Tutti i soci
devono:
- Rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento ed i deliberati degli organi associativi;
- Versare le quote associative fissate dall’assemblea, nei termini dalla stessa indicati;
- Prestare la loro opera all’interno dell’Associazione in maniera volontaria e gratuita.
Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i
locali sociali e di accesso ai documenti
dell’Associazione.
Tutti i soci hanno diritto di
voto nelle assemblee e di ricoprire cariche all’interno
dell’Associazione.
La qualifica di socio si perde
per morte, dimissioni, per morosità e indegnità.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle
quote associative versate.
articolo 7 - Organi sociali
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche, nel rispetto del principio della
pari opportunità, sono ricoperte da soci e non danno diritto
ad alcun tipo di compenso.
Tutte le cariche hanno durata
triennale e sono ammessi due mandati consecutivi.
articolo 8 - Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano
dell’Associazione; essa è costituita da tutti i
soci .
I soci sono convocati in Assemblea, dal Presidente,
almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio, con comunicazione disposta almeno dieci giorni prima della
data fissata per l’Assemblea mediante più idonea
prassi divulgativa, contenente la data, il luogo e l’ordine
del giorno.
Le Assemblee possono essere convocate anche su
domanda firmata da almeno il 10% dei soci con un minimo di dieci o
dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di
intervenire nell’Assemblea tutti i soci in regola con il
pagamento della quota sociale annuale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente
dell’Associazione, in mancanza dal Vicepresidente, in
mancanza di entrambi, dal socio più anziano tra i presenti.
Spetta al Presidente constatare la regolarità della
costituzione ed in generale il diritto di intervento in Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se il
caso lo richiede, due scrutatori.
Dell’Assemblea
verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che
verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed
eventualmente dagli scrutatori.
Articolo
9 - Compiti dell’Assemblea
Compiti
dell’Assemblea sono:
- delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
- delibera sul bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulle modifiche dello statuto e del regolamento;
- delibera sulle quote associative proposte da consiglio Direttivo e determina il termine ultimo per il loro versamento
- elegge il Presidente;
- elegge i componenti il Consiglio Direttivo e ne determina il numero;
- elegge i Probiviri;
- nomina i soci onorari;
- ratifica le esclusioni dei soci;
- delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
articolo 10 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed
è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 soci.
Si riunisce di norma almeno una volta al mese, su convocazione del
Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con
comunicazione disposta almeno due giorni prima della data fissata per
la riunione mediante più idonea prassi divulgativa,
contenente la data, il luogo e l’ordine del giorno
Compiti del Consiglio Direttivo:
- redige il programma annuale;
- predispone i bilanci;
- elabora le variazioni dello statuto e del regolamento;
- fissa le quote associative annuali;
- affida la regolare tenuta del libro dei soci;
- delibera sull’ammissione delle persone giuridiche e propone la nomina dei soci onorari;
- nomina, su proposta del Presidente, tra i componenti del Consiglio stesso, il Vicepresidente;
- nomina, tra i componenti del Consiglio stesso, il Tesoriere ed il segretario;
- delibera sulla ammissione e la decadenza dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal
Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi
dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su
apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
articolo 11 - Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei
confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei
deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi
di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo,
salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Compiti del Presidente:
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- proporre il Vicepresidente;
- gestire i fondi in relazione alle attività programmate.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente tutte le volte che quest’ultimo sarà impossibilitato ad adempiere i propri compiti.
articolo 12 - Tesoriere
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo.
Compiti del Tesoriere:
- è responsabile della tenuta dei libri contabili dell'Associazione;
- redige i bilanci;
- collabora con il Presiedente nella gestione dei fondi per le attività, controfirmandone gli atti relativi;
- è referente dell’attività di ricerca fondi e finanziamenti.
articolo 13 - Collegio dei Probiviri
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e
l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con
esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenze di tre Probiviri
nominati dall’Assemblea.
Il Collegio dei
Probiviri è composto da tre membri, effettivi dura in carica
tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Essi
giudicheranno ex bono et aequo senza
formalità di procedura. Il loro lodo sarà
inappellabile.
Delle proprie riunioni il Collegio dei
Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni
del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del
Presidente dell’Associazione.
articolo 14 - Scioglimento
dell’Associazione
Lo scioglimento
dell’Associazione è deliberato
dall’Assemblea dei soci, la quale provvederà alla
nomina di uno o più liquidatori.
In caso di
scioglimento per qualunque causa, il patrimonio
dell’Associazione sarà devoluto ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità.
articolo 15 - Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto
dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste
dall’eventuale regolamento interno, dal Codice civile e dalle
vigenti norme in materia.